La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate» (Paolo VI, Costituzione apostolica Pænitemini).
La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
Il digiuno e l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il 1° venerdì di Quaresima e il Venerdì santo; è consigliato il Sabato santo sino alla Veglia pasquale.
L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
Alla legge del digiuno sono tenuti i Maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute.

I venerdì di Quaresima, in analogia al Venerdì santo, sono giorni aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica. Nei giorni aliturgici non si distribuisce l'Eucaristia, se non come viatico a chi versa in pericolo di morte.